L'affitto è disciplinato nel codice civile come un peculiare modello di locazione e sembra differenziarsi da quest'ultimo esclusivamente per il tipo di bene che viene concesso in godimento. L'art. 1615, infatti, non definisce la fattispecie, ma si limita a stabilire gli obblighi delle parti quando la locazione ha per oggetto una cosa produttiva; obblighi non dissimili, all'apparenza, da quelli imposti al locatore e al locatario. Tuttavia, una attenta analisi della disciplina consente di attribuire una autonoma rilevanza al contratto di affitto nella consapevolezza che la stessa lettera della legge non è tale da impedire un'interpretazione che metta in risalto il ruolo del bene produttivo nel regolamento di interessi e la sua influenza non soltanto marginale sulla funzione del contratto.
L'affitto
NAZZARO, ANNA CARLA
2008-01-01
Abstract
L'affitto è disciplinato nel codice civile come un peculiare modello di locazione e sembra differenziarsi da quest'ultimo esclusivamente per il tipo di bene che viene concesso in godimento. L'art. 1615, infatti, non definisce la fattispecie, ma si limita a stabilire gli obblighi delle parti quando la locazione ha per oggetto una cosa produttiva; obblighi non dissimili, all'apparenza, da quelli imposti al locatore e al locatario. Tuttavia, una attenta analisi della disciplina consente di attribuire una autonoma rilevanza al contratto di affitto nella consapevolezza che la stessa lettera della legge non è tale da impedire un'interpretazione che metta in risalto il ruolo del bene produttivo nel regolamento di interessi e la sua influenza non soltanto marginale sulla funzione del contratto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.