This paper questions the consequences that the Covid-19 pandemic may have on service concession relations, both in relation to the immediate effects of the containment and forced interruption measures, and in relation to the concrete effects that the pandemic has entailed and is likely to continue to entail in the behaviour of service users and, in particular, on revenue volumes. The economic and financial rebalancing is considered, potentially, as the object of a legally justified claim, under given conditions, on the part of the concessionaire. In order to justify this conclusion, the writing begins by examin- ing the rules of the so-called Public Contracts Code, in particular Article 165 of Legislative Decree no. 50 of 2016 and its gestation, and goes so far as to assess the effects on this issue of the Civil Code and its general principles, which filter through the provisions of Article 11 of Law no. 241 of 1990. One of the crucial points of the reasoning consists in enhancing both the multipolarity of the concession relationship and the public interest in the continuity and quality of the public service to be provided, which induces remedies that can be drawn from private law to be specifically addressed to the matter taken into consideration.

Il presente lavoro si interroga sulle conseguenze che potrà determinare la pandemia da Covid-19 sui rapporti di concessione di servizi, sia in relazione agli effetti immediati delle misure di contenimento e di forzosa interruzione dell’attività sia in relazione ai riflessi concreti che la pandemia stessa ha determinato e verosimilmente continuerà a determinare nei comportamenti degli utenti del servizio e, segnatamente, sui volumi dei ricavi. Il riequilibrio economico finanziario viene considerato, potenzialmente, come l’oggetto di una pretesa giuridicamente fondata, a condizioni date, in capo al concessionario. Per giustificare questa conclusione lo scritto parte dall’esaminare la disciplina del c.d. Codice dei contratti pubblici, in particolare l’art. 165 del d. lgs. n. 50 del 2016 e la sua gestazione, e si spinge sino a valutare le ricadute su questo tema delle norme del codice civile e dei relativi principi generali, i quali filtrano attraverso la previsione dell’articolo 11 della legge n. 241 del 1990. Uno dei punti cruciali del ragionamento consiste nel valorizzare sia la multipolarità del rapporto di concessione sia l’interesse pubblico alla continuità e qualità del servizio pubblico da erogare, ciò che induce ad assestare in modo specifico alla materia trattata i rimedi che si possono trarre dal diritto privato.

Le conseguenze della pandemia da Covid-19 sulle concessioni di servizi e sull'equilibrio economico e finanziario

CINTIOLI F
2020-01-01

Abstract

This paper questions the consequences that the Covid-19 pandemic may have on service concession relations, both in relation to the immediate effects of the containment and forced interruption measures, and in relation to the concrete effects that the pandemic has entailed and is likely to continue to entail in the behaviour of service users and, in particular, on revenue volumes. The economic and financial rebalancing is considered, potentially, as the object of a legally justified claim, under given conditions, on the part of the concessionaire. In order to justify this conclusion, the writing begins by examin- ing the rules of the so-called Public Contracts Code, in particular Article 165 of Legislative Decree no. 50 of 2016 and its gestation, and goes so far as to assess the effects on this issue of the Civil Code and its general principles, which filter through the provisions of Article 11 of Law no. 241 of 1990. One of the crucial points of the reasoning consists in enhancing both the multipolarity of the concession relationship and the public interest in the continuity and quality of the public service to be provided, which induces remedies that can be drawn from private law to be specifically addressed to the matter taken into consideration.
2020
Il presente lavoro si interroga sulle conseguenze che potrà determinare la pandemia da Covid-19 sui rapporti di concessione di servizi, sia in relazione agli effetti immediati delle misure di contenimento e di forzosa interruzione dell’attività sia in relazione ai riflessi concreti che la pandemia stessa ha determinato e verosimilmente continuerà a determinare nei comportamenti degli utenti del servizio e, segnatamente, sui volumi dei ricavi. Il riequilibrio economico finanziario viene considerato, potenzialmente, come l’oggetto di una pretesa giuridicamente fondata, a condizioni date, in capo al concessionario. Per giustificare questa conclusione lo scritto parte dall’esaminare la disciplina del c.d. Codice dei contratti pubblici, in particolare l’art. 165 del d. lgs. n. 50 del 2016 e la sua gestazione, e si spinge sino a valutare le ricadute su questo tema delle norme del codice civile e dei relativi principi generali, i quali filtrano attraverso la previsione dell’articolo 11 della legge n. 241 del 1990. Uno dei punti cruciali del ragionamento consiste nel valorizzare sia la multipolarità del rapporto di concessione sia l’interesse pubblico alla continuità e qualità del servizio pubblico da erogare, ciò che induce ad assestare in modo specifico alla materia trattata i rimedi che si possono trarre dal diritto privato.
Pandemia
Concessione servizi
piano economico finanziario
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14090/474
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